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L'Associazione Storia, Natura e Vita DOCUMENTI |
STATUTO |
DELL’ASSOCIAZIONE MUSEO DI GRANDOLA |
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Denominazione – Scopi – Sede – Durata |
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Si costituisce in Grandola ed Uniti una libera e volontaria Associazione denominata “Storia Natura e Vita”. |
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L’Associazione, senza finalità politiche e di lucro, ha come scopo la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale, artistico e naturalistico del territorio comunale e delle sue tradizioni. L’Associazione per favorire il raggiungimento dei propri scopi potrà gestire strutture di cui ha la disponibilità, anche in forza di contratti di affitto o comodato, e affiliarsi a quelle associazioni ritenute più confacenti al perseguimento dei propri scopi sociali. |
L’Associazione può inoltre svolgere tutte quelle attività, nessuna esclusa od eccettuata, che i suoi organi statutari riconosceranno utili per il raggiungimento dei fini associativi, ivi comprese tutte le operazione patrimoniali, finanziarie, mobiliare ed immobiliari connesse a tale attività. |
L’Associazione, per il perseguimento degli scopi e delle finalità sociali, può deliberare di accogliere nel suo seno altre associazioni. L’Assemblea generale straordinaria delibera in merito con la maggioranza di cui all’Articolo 23 comma 2. |
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L’Associazione ha sede presso il Municipio del Comune di Grandola ed Uniti in Piazza L. Camozzi n.2. |
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L’Associazione ha durata indeterminata. |
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Soci – Patrimonio – Entrate – Esercizio Sociale |
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Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi e le finalità, intendono liberamente farne parte, senza limiti di età. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza degli obblighi in seguito specificati. |
La quota associativa non è né cedibile né trasferibile, è personale e non rivalutabile. |
E’ esclusa ogni forma di partecipazione alla vita associativa avente il carattere della temporaneità; ogni socio è infatti legittimato a parteciparvi pienamente, attivamente e fattivamente. |
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L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci: fondatori, onorari, benemeriti ed ordinari. |
Sono soci fondatori quelli partecipanti all’Assemblea costitutiva. |
Sono soci onorari coloro che abbiano particolare benemerenze civiche e culturali e si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dell’Associazione, in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. |
Sono soci benemeriti colori che, con la loro munificenza hanno contribuito all’affermazione dell’Associazione. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. |
Sono soci ordinari coloro che annualmente versano la quota fissata dal Consiglio Direttivo. |
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Perdono di diritto la qualifica di soci ordinari i soci che daranno le dimissioni. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale nell’anno finanziario o, comunque, entro il successivo termine fissato dal Consiglio Direttivo. |
Il Consiglio Direttivo potrà in casi gravi decidere in merito alla perdita della qualifica di socio. L’interessato, tuttavia, dovrà essere previamente convocato. |
La decisione del Consiglio Direttivo sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e questi potrà ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla notifica. |
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Il patrimonio è costituito: |
• dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; |
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; |
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. |
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Le entrate dell’Associazione sono costituite: |
• dalle quote sociali; |
• da contribuzioni volontarie e straordinarie. |
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L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. |
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo. |
Sia il bilancio di previsione che il rendiconto, una volta approvati, devono essere depositati presso la sede sociale per la libera visione da parte di tutti gli associati. |
Gli eventuali avanzi di gestione che dovessero verificarsi, verranno obbligatoriamente reimpiegati nell’esercizio successivo, per il perseguimento degli scopi sociali e a parziale copertura dei costi gestionali dell’Associazione. E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, fatto salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione sia imposta da norma legislativa. |
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Organi – Amministrazione |
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Gli organi preposti al funzionamento dell’Associazione sono: |
• l’Assemblea generale dei soci; |
• il Consiglio Direttivo; |
• il Collegio dei Probiviri. |
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I soci convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno di essi – almeno otto giorno prima della data fissata per la riunione o, in alternativa, con l’affissione di avviso di convocazione nella sede sociale nello stesso termine di otto giorni. |
La convocazione contiene il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. |
L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci, ovvero ogni volta che il Presidente o due membri del Consiglio Direttivo ritengano opportuno convocarla. |
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L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e sulla nomina del presidente del Collegio, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto. |
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L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci ordinari e benemeriti iscritti, salvo che la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, per la quale è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ordinari e benemerito iscritti. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. |
Essa delibera a maggioranza semplice dei soci ordinari e benemeriti intervenuti sulle questioni messe all’ordine del giorno. |
Hanno diritto al voto soltanto i soci ordinari e benemeriti che hanno provveduto al versamento delle quote sociali, |
Non sono ammesse deleghe per la partecipazione. |
Per le modifiche del presente Statuto si applica, invece, l’art.23. |
Il risultato delle votazioni può essere contestato entro cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio l’Organo che deciderà ai sensi dell’Articolo 21 e riferirà al Presidente dell’ Associazione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea. |
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza l’Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori. |
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. |
Copia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea devono essere depositate presso la sede sociale per la libera visione da parte di tutti gli associati. |
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L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci, per la durata di tre anni. Il numero dei membri potrà essere aumentato sino ad un massimo di nove dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la nomina del Consiglio Direttivo, |
La sostituzione di un Consigliere o di un Proboviro è attuata dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione, sulla base dei risultati delle ultime elezioni; il nuovo membro scadrà con quelli già in carica. Nell’impossibilità di procedere secondo tale criterio saranno indette nuove elezioni. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. |
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Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo solo i soci ordinari e benemeriti. |
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. |
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. |
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, straordinaria e tecnica dell’Associazione, salve le limitazioni derivanti dalla legge e dallo Statuto. |
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Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. |
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Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva. |
In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. |
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Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Associazione. |
L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci onorari. |
Qualora il numero dei soci ordinari e benemerito sia inferiore a 25, l’Assemblea ha facoltà di nominare un Proboviro unico in luogo dell’organo collegiale. |
Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Soci od organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. |
Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti ed inappellabili. |
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Scioglimento – Controversie – Rinvio |
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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il Patrimonio sarà tuttavia obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe oppure a scopi di pubblica utilità, sentito in merito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea Generale convocata a tale scopo. |
La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno dei soci ordinari e benemeriti iscritti, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. |
Tuttavia il Consiglio Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché alcuna delle prescrizioni del presente Statuto non sia in contrasto o difforme da quanto prescritto dalla legge. |
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Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto è fatto esplicito rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni. |
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MUSEO ETNOGRAFICO E NATURALISTICO VAL SANAGRA |
Villa Camozzi - Sede Municipio e Museo Piazza Camozzi, 2 • 22010 Grandola ed Uniti • (CO) • Italy e-mail: [email protected] Tel. +39 0344 32115 • Fax +39 0344 30247 e-mail: [email protected] • www.museovalsanagra.it |
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